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Amendments

2011—Pub. L. 112-63, § 103 (b) (1), sezione modificata catchline generalmente, sostituendo “Procedura per la rimozione di azioni civili” per “Procedura per la rimozione”.

Sottosettore. (un). Pub. L. 112-63, § 103 (b) (2), inserito titolo e cancellato “o procedimento penale” dopo “azione civile” nel testo.

Sottosettore. (B). Pub. L. 112-63, § 103 (b)(3) (A), (B), titolo inserito, designato primo par. come par., (1), aggiunto pars. (2) e (3), e ha colpito il secondo par. che letto come segue: “Se il caso indicato dall’iniziale supplica non è rimovibile, un avviso di rimozione può essere presentata entro trenta giorni dalla ricezione da parte del convenuto, attraverso il servizio o altrimenti, di una copia di una versione modificata di supplica, di movimento, di un ordine o altro documento da cui si può in primo luogo essere accertato che il caso è uno che è o è diventato rimovibile, tranne che in un caso, non può essere rimosso sulla base delle competenze attribuite dalla sezione 1332 di questo titolo più di 1 anno dopo l’inizio dell’azione.”

Sottosec. b) 1). Pub., L. 112-63, § 103 (b) (4) (B), sostituito “30 giorni” per “trenta giorni” in due luoghi.

Sottosettore. d). Pub. L. 112-63, § 103 (b) (4) (A), titolo inserito.

Sottosec. e), f). Pub. L. 112-63, § 103 (b) (4) (C), (D), sottosec riprogettato. (f) come (e), inserito il titolo e cancellato il sottosec precedente., (e) che recita come segue: “Se il convenuto o gli imputati sono in custodia effettiva su processo emesso dal tribunale di Stato, il tribunale distrettuale emetterà il suo atto di habeas corpus, e il maresciallo deve quindi prendere tale imputato o imputati in sua custodia e consegnare una copia del mandato al cancelliere di tale tribunale di Stato.”

Pub. L. 112-51 aggiunto sottosec. (gr).

1996-Sottosec. c) 1. Pub. L. 104-317 sostituito “imputato o imputati” per “richiedente”.

1994-Sottosec. f). Pub. L. 103-465 aggiunto sottosec. f).

1991-Sottosec. c) 1. Pub. L., 102-198, § 10 (a) (1), (4), sostituito “avviso di” per “petizione per” e “l’avviso” per “la petizione”.

Sottosettore. (c) (4), (5). Pub. L. 102-198, § 10 (a) (3), aggiunto pars. (4) e (5) e ha eliminato ex pars. (4) e (5) che recitano come segue:

“(4) Il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a cui è diretta tale petizione esaminerà prontamente la petizione. Se appare chiaramente sulla faccia della petizione e su eventuali reperti ad essa allegati che la richiesta di rimozione non dovrebbe essere accolta, il giudice emette un ordine per il suo licenziamento sommario.,

” (5) Se la corte distrettuale degli Stati Uniti non ordina il licenziamento sommario di tale petizione, ordinerà un’udienza probatoria che si terrà prontamente e dopo tale udienza farà tale disposizione della petizione come la giustizia richiederà. Se la corte distrettuale degli Stati Uniti stabilisce che tale petizione deve essere concessa, lo notificherà al tribunale statale in cui è pendente l’azione penale, che non procederà oltre.”

1988-Sottosec. (un). Pub. L. 100-702, § 1016 (b) (1), subsec modificato. a) in generale. Prima della modifica, sottosec., (a) come segue: “la qualità di imputato o gli imputati desiderosi di rimuovere qualsiasi azione civile o penale da un tribunale di Stato devono presentare la corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto e la divisione all’interno del quale l’azione è in attesa di una verificata petizione contenente una breve e semplice constatazione dei fatti che danno a lui o loro rimozione, insieme con una copia di tutti i processi, atti e ordini servita su di lui o di loro nel corso di tale azione.”

Sottosec. (B). Pub. L., 100-702, § 1016(b) (2), sostituito “avviso di rimozione” per “petizione per la rimozione” in due luoghi e inserito prima periodo alla fine del secondo comma. “, salvo che un caso non può essere rimosso sulla base della competenza conferita dalla sezione 1332 del presente titolo più di 1 anno dopo l’inizio del ricorso”.

Sottosec. da d) a f). Pub. L. 100-702, § 1016 (b) (3), sottosecs riprogettati. (e) e (f) come (d) e (e), rispettivamente, e cancellato ex sottosec., (d) come segue: “Ogni petizione per la rimozione di un’azione civile o del procedimento, ad eccezione di una petizione in favore degli Stati Uniti, deve essere accompagnata da un legame con sufficiente certezza condizionata, che l’imputato o gli imputati pagherà tutti i costi e delle spese sostenute per il procedimento di rimozione dovrebbe essere stabilito che il caso non era rimovibile o è stato rimosso in modo non corretto.”

1977-Sottosec. (C). Pub. L. 95-78, § 3(a), designato disposizioni esistenti come par., (1), impostare un periodo di 30 giorni come il tempo massimo consentito prima dell’inizio del processo e dopo la contestazione durante il quale una petizione per la rimozione può essere presentata, a condizione che la concessione di tempo supplementare per buona causa mostrato, e ha aggiunto pars. da (2) a (5).

Sottosettore. e). Pub. L. 95-78, § 3(b), inserito “per la rimozione di un’azione civile” dopo “deposito di tale petizione”.

1965-Sottosec. (B). Pub. L. 89-215 sostituito “trenta giorni” per” venti giorni ” ovunque appaiono.

1949-Sottosec. (B)., Legge 24 maggio 1949, § 83 (a), a condizione che la petizione per la rimozione non deve essere presentata fino a 20 giorni dopo che il convenuto ha ricevuto una copia della richiesta iniziale del querelante, e a condizione che la petizione per la rimozione deve essere presentata entro 20 giorni dopo il servizio di citazione.

Sottosettore. e). Legge 24 maggio 1949, § 83 (b), ha indicato che la notifica non deve essere dato contemporaneamente con il deposito, ma può essere fatto subito dopo.

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